Art. 10. Progetti ex P.N.I.C. 1. L'art. 10 della legge regionale n. 10/1993 e' integrato con i seguenti commi: "2. Sono parimenti finanziate con priorita' le istanze pervenute alla Giunta Regionale per l'utilizzo dei fondi PNIC per le quali il Comitato tecnico abbia espresso il proprio parere favorevole prima del 31 marzo 1991 e per le quali la Commissione speciale Consiliare esprimera' il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, scaduti i quali il parere si intende favorevole. 3. Le istanze di cui al primo comma del presente articolo sono finanziate anche nei casi in cui, nel tempo, sia modificato, su proposta del richiedente iniziale, il titolare della richiesta ed il beneficiario del finanziamento, ma non l'intervento previsto dal PNIC".