Art. 10.
                        Progetti ex P.N.I.C.
 
   1. L'art. 10 della legge regionale n. 10/1993 e' integrato  con  i
seguenti commi:
    "2.  Sono parimenti finanziate con priorita' le istanze pervenute
alla Giunta Regionale per l'utilizzo dei fondi PNIC per le  quali  il
Comitato  tecnico  abbia  espresso il proprio parere favorevole prima
del 31 marzo 1991 e per le quali la Commissione  speciale  Consiliare
esprimera'  il  proprio  parere entro 20 giorni dal ricevimento della
richiesta, scaduti i quali il parere si intende favorevole.
   3. Le istanze di cui al primo comma  del  presente  articolo  sono
finanziate  anche  nei  casi  in  cui,  nel tempo, sia modificato, su
proposta del richiedente iniziale, il titolare della richiesta ed  il
beneficiario  del  finanziamento,  ma  non  l'intervento previsto dal
PNIC".