Art. 12.
                Utilizzazione delle somme disponibili
 
   1.  Al  fine di consentire il rapido completamento dei programmi e
dei progetti finanziati attraverso la legge 1 marzo 1986 n.  64,  e/o
con  fondi comunitari, gli Enti attuatori possono utilizzare le somme
eventualmente risultanti da economie, ivi comprese quelle conseguenti
a ribassi d'asta e variazioni  di  IVA,  dandone  comunicazione  alla
Regione.
   2.  Per  gli  interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, si
possono  concedere  proroghe  per  le  concessioni  in  essere  fermo
restando  i  termini e le condizioni di cui all'art. 8, comma 2›, del
D.L.vo 3 aprile 1993 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.