Art. 12. Utilizzazione delle somme disponibili 1. Al fine di consentire il rapido completamento dei programmi e dei progetti finanziati attraverso la legge 1 marzo 1986 n. 64, e/o con fondi comunitari, gli Enti attuatori possono utilizzare le somme eventualmente risultanti da economie, ivi comprese quelle conseguenti a ribassi d'asta e variazioni di IVA, dandone comunicazione alla Regione. 2. Per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, si possono concedere proroghe per le concessioni in essere fermo restando i termini e le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del D.L.vo 3 aprile 1993 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.