Art. 13.
                     Spese generali dei progetti
 
   1. Per i progetti finanziati antecedentemente alla data di entrata
in vigore della legge regionale 8 gennaio 1993, n.  3,  ivi  compresi
quelli  di cui alla legge 64/86, la percentuale per le spese generali
puo' superare il 12%, ma non puo' comunque eccedere il 15%, e  sempre
che  risulti  dal  quadro  economico del progetto approvato dall'Ente
finanziatore e sia coerente con la delibera CIPE 3  agosto  1988.  In
tali  limiti  sono  comunque  inclusi  gli  oneri per il collaudo dei
lavori.