Art. 13. Spese generali dei progetti 1. Per i progetti finanziati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 3, ivi compresi quelli di cui alla legge 64/86, la percentuale per le spese generali puo' superare il 12%, ma non puo' comunque eccedere il 15%, e sempre che risulti dal quadro economico del progetto approvato dall'Ente finanziatore e sia coerente con la delibera CIPE 3 agosto 1988. In tali limiti sono comunque inclusi gli oneri per il collaudo dei lavori.