Art. 14
                      Formazione professionale
 
   1. La Giunta regionale,  nel  rispetto  delle  procedure  e  delle
disposizioni nazionali e comunitarie, e' autorizzata ad utilizzare le
economie   disponibili  nell'ambito  del  complessivo  importo  delle
risorse comunitarie del quadriennio 90/93, destinate  alle  attivita'
formative  di  cui  agli  obiettivi  1,  3  e  4  e  ai  PIM,  previa
determinazione delle competenti autorita' statali e comunitarie:
     a) per i finanziamento dei progetti di formazione  professionale
eleggibili,  presentati  nel  termine  utile  del 30 settembre 1992 e
suscettibili di perfezionamento;
     b)  per  il  finanziamento  di  nuovi  progetti  presentati  nel
perentorio termine di giorni 15 dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
   2.  I  progetti di cui al comma 1, lett. b) debbono essere redatti
in  forma  esecutiva  e  sulla  base  delle  coordinate  tecniche   e
finanziarie  di  cui all'allegato "A" alla presente legge. Per quanto
non espressamente previsto in tale allegato, si fa  riferimento  alle
leggi  ed ai regolamenti dei Settori. Per gli interventi previsti nel
presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi  3
e  seguenti  dell'art.  34  del Regolamento di attuazione delle leggi
regionali sulla  formazione  professionale,  approvato  con  delibera
consiliare  n.  128/3  del 23 dicembre 1989. I progetti devono essere
inoltrati a mezzo plico raccomandato al  seguente  indirizzo:  Giunta
Regionale  -  Settore  Formazione Professionale, via Raffaello, 65100
Pescara. Il plico deve recare all'esterno gli estremi della  presente
legge. Fa fede la data del timbro postale di spedizione.
   3.  L'istruttoria  e  la selezione debbono essere effettuate sulla
base di schede di valutazione  predisposte  dal  competente  Servizio
della Formazione Professionale e in osservanza delle norme regionali,
nazionali e comunitarie.
   4.  La  Giunta  regioanle  approva il programma degli interventi e
provvede a tutti gli adempimenti  conseguenti  per  la  realizzazione
degli stessi.
   5.   Le   azioni   formative  PIM  e  quelle  di  cui  all'asse  4
dell'obiettivo 1 sono considerate di rilevante impegno  scietifico  e
pertanto il personale docente e' individuato tra i seguenti soggetti:
    1)  Docenti  universitari  titolari  di  cattedra  o  associati o
assistenti o ricercatori, in costanza di rapporto di lavoro  con  gli
istituti universitari;
    2)  Titolari  di  impresa  e  dirigenti  di  impresa del comparto
pubblico e privato, in possesso di tali qualifiche da almeno  5  anni
ed  operanti o che hanno operato in aziende regolarmente iscritti nei
registri previsti dalle vigenti norme;
   3) Titolari  ed  esperti  di  organismi  pubblici  e  privati,  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  7, lett. c), del vigente
regolamento in materia di formazione professionale;
    4) Titolare ed esperti di organismi pubblici operanti in Abruzzo,
nonche' titolari ed  esperti  di  organismi  pubblici  e  privati  di
rilevanza nazionale che non dispongono in Abruzzo di sedi operative e
di  ricerca,  purche'  si tratti, in entrambi i casi, di soggetti che
abbiano gia' prestato la  loro  opera  in  qualita'  di  esperti  nei
riguardi della P.A.;
    5)  Liberi  professionisti,  con  almeno 5 anni di iscrizione nei
rispettivi Albi professionali e consulenti  di  imprese  con  analoga
anzianita' professionale;
    6) Docenti di ruolo della scuola media secondaria di 2 grado, con
almeno  5  anni  di  effettivo servizio ed in costanza di rapporto di
lavoro;
    7) Magistrati;
    8) Magistrati e dirigenti  del  comparto  pubblico  allargato  in
situazione  di  quiescenza non derivante da motivi disciplinari, o di
salute, o di decadenza dall'impiego comunque determinatasi. Gli  enti
di  formazione  professionale  di cui all'art. 5 lett. b) della legge
845/78,  affidatari  di  azioni  formative   di   rilevante   impegno
scientifico, impiegano i soggetti di cui sopra nelle attivita' per le
quali non dispongono di idoneo personale dipendente.