Art. 14 Formazione professionale 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni nazionali e comunitarie, e' autorizzata ad utilizzare le economie disponibili nell'ambito del complessivo importo delle risorse comunitarie del quadriennio 90/93, destinate alle attivita' formative di cui agli obiettivi 1, 3 e 4 e ai PIM, previa determinazione delle competenti autorita' statali e comunitarie: a) per i finanziamento dei progetti di formazione professionale eleggibili, presentati nel termine utile del 30 settembre 1992 e suscettibili di perfezionamento; b) per il finanziamento di nuovi progetti presentati nel perentorio termine di giorni 15 dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I progetti di cui al comma 1, lett. b) debbono essere redatti in forma esecutiva e sulla base delle coordinate tecniche e finanziarie di cui all'allegato "A" alla presente legge. Per quanto non espressamente previsto in tale allegato, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti dei Settori. Per gli interventi previsti nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 34 del Regolamento di attuazione delle leggi regionali sulla formazione professionale, approvato con delibera consiliare n. 128/3 del 23 dicembre 1989. I progetti devono essere inoltrati a mezzo plico raccomandato al seguente indirizzo: Giunta Regionale - Settore Formazione Professionale, via Raffaello, 65100 Pescara. Il plico deve recare all'esterno gli estremi della presente legge. Fa fede la data del timbro postale di spedizione. 3. L'istruttoria e la selezione debbono essere effettuate sulla base di schede di valutazione predisposte dal competente Servizio della Formazione Professionale e in osservanza delle norme regionali, nazionali e comunitarie. 4. La Giunta regioanle approva il programma degli interventi e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti per la realizzazione degli stessi. 5. Le azioni formative PIM e quelle di cui all'asse 4 dell'obiettivo 1 sono considerate di rilevante impegno scietifico e pertanto il personale docente e' individuato tra i seguenti soggetti: 1) Docenti universitari titolari di cattedra o associati o assistenti o ricercatori, in costanza di rapporto di lavoro con gli istituti universitari; 2) Titolari di impresa e dirigenti di impresa del comparto pubblico e privato, in possesso di tali qualifiche da almeno 5 anni ed operanti o che hanno operato in aziende regolarmente iscritti nei registri previsti dalle vigenti norme; 3) Titolari ed esperti di organismi pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, lett. c), del vigente regolamento in materia di formazione professionale; 4) Titolare ed esperti di organismi pubblici operanti in Abruzzo, nonche' titolari ed esperti di organismi pubblici e privati di rilevanza nazionale che non dispongono in Abruzzo di sedi operative e di ricerca, purche' si tratti, in entrambi i casi, di soggetti che abbiano gia' prestato la loro opera in qualita' di esperti nei riguardi della P.A.; 5) Liberi professionisti, con almeno 5 anni di iscrizione nei rispettivi Albi professionali e consulenti di imprese con analoga anzianita' professionale; 6) Docenti di ruolo della scuola media secondaria di 2 grado, con almeno 5 anni di effettivo servizio ed in costanza di rapporto di lavoro; 7) Magistrati; 8) Magistrati e dirigenti del comparto pubblico allargato in situazione di quiescenza non derivante da motivi disciplinari, o di salute, o di decadenza dall'impiego comunque determinatasi. Gli enti di formazione professionale di cui all'art. 5 lett. b) della legge 845/78, affidatari di azioni formative di rilevante impegno scientifico, impiegano i soggetti di cui sopra nelle attivita' per le quali non dispongono di idoneo personale dipendente.