Art. 2. Impiego risorse residue 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 10, esaurite le procedure da questa previste, ove risultino ancora disponibili risorse finanziarie si procede ad una ulteriore fase. A detta ulteriore fase, previa ripartizione delle risorse disponibili tra le varie misure del P.O.P., sono ammesse: prioritariamente le richieste positivamente valutate e incluse nella graduatoria nell'ordine della prima e della seconda fase, non finanziate per carenza di risorse nelle relative misure; quindi le altre richieste che, presentate nei termini fissati per le medesime fasi, non sono state ammesse al finanziamento per motivi connessi alla cantierabilita' ed ammissibilita' secondo gli allegati "A" e "B" della medesima legge, oppure perche' le relative istanze facevano riferimento a finanziamenti previsti per misure non pertinenti al progetto presentato. 2. Al suddetto fine i soggetti interessati provvedono, a pena di decadenza, ad integrare la documentazione entro 20 giorni dalla data di ricezione della specifica comunicazione che sara' fatta dal Servizio competente per la misura. 3. Nella formulazione delle graduatorie, conseguenti all'applicazione della presente legge, si tiene conto dell'art. 7 della legge 394/91. 4. Almeno il 12% delle risorse risultate ancora disponibili dopo l'attuazione delle fasi di cui all'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 10 viene impiegato dalla Giunta Regionale esclusivamente in favore dei Parchi e delle Aree Protette.