Art. 2.
                       Impiego risorse residue
 
   1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  2  della  legge
regionale 26 gennaio 1993, n. 10, esaurite  le  procedure  da  questa
previste,  ove  risultino  ancora  disponibili risorse finanziarie si
procede ad  una  ulteriore  fase.  A  detta  ulteriore  fase,  previa
ripartizione  delle  risorse  disponibili  tra  le  varie  misure del
P.O.P., sono ammesse:  prioritariamente  le  richieste  positivamente
valutate  e incluse nella graduatoria nell'ordine della prima e della
seconda fase, non finanziate per carenza di  risorse  nelle  relative
misure; quindi le altre richieste che, presentate nei termini fissati
per  le  medesime  fasi,  non sono state ammesse al finanziamento per
motivi connessi alla cantierabilita' ed  ammissibilita'  secondo  gli
allegati  "A"  e "B" della medesima legge, oppure perche' le relative
istanze facevano riferimento a finanziamenti previsti per misure  non
pertinenti al progetto presentato.
   2.  Al  suddetto fine i soggetti interessati provvedono, a pena di
decadenza, ad integrare la documentazione entro 20 giorni dalla  data
di  ricezione  della  specifica  comunicazione  che  sara'  fatta dal
Servizio competente per la misura.
   3.   Nella    formulazione    delle    graduatorie,    conseguenti
all'applicazione  della  presente  legge,  si tiene conto dell'art. 7
della legge 394/91.
   4. Almeno il 12% delle risorse risultate ancora  disponibili  dopo
l'attuazione  delle  fasi  di cui all'art. 2 della legge regionale 26
gennaio  1993,  n.  10  viene  impiegato   dalla   Giunta   Regionale
esclusivamente in favore dei Parchi e delle Aree Protette.