Art. 3.
         Documentazione e limiti finanziari delle richieste
 
   1.  La  documentazione  di  cui  al 2 comma del precedente art. 2,
concernente  pareri,  nulla   osta,   autorizzazioni,   attestazioni,
provvedimenti   riguardanti  la  legge  64/1986  ed  altri  requisiti
necessari, deve essere riferita ad atti assunti in data  anteriore  a
quella  di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
cui alla fase "B" prevista dalla legge regionale 26 gennaio 1993,  n.
10.
   2.  I progetti che superano il limite massimo di spesa previsto al
punto 4 dell'allegato "B" della legge regionale 10/93,  sono  ammessi
previa   dichiarazione   a  firma  autenticata  dell'interessato,  da
rendersi, a  pena  di  decadenza,  entro  20  giorni  dalla  data  di
recezione della comunicazione da parte del Servizio competente con la
quale  si  attesta  e  si garantisce che la parte eccedente il citato
limite viene realizzata contestualmente, con finanziamenti propri.
   3. Per le voci non comprese negli strumenti di riferimento di  cui
alla  legge  regionale 26 gennaio 1993, n. 10, allegato "A", punto 1,
lett. D dovra' essere presentata una dichiarazione giurata attestante
congruita' dei prezzi rilasciata da professionista abilitato, diverso
dal progettista, in sostituzione dei previsti tre preventivi.