Art. 3. Documentazione e limiti finanziari delle richieste 1. La documentazione di cui al 2 comma del precedente art. 2, concernente pareri, nulla osta, autorizzazioni, attestazioni, provvedimenti riguardanti la legge 64/1986 ed altri requisiti necessari, deve essere riferita ad atti assunti in data anteriore a quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui alla fase "B" prevista dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 10. 2. I progetti che superano il limite massimo di spesa previsto al punto 4 dell'allegato "B" della legge regionale 10/93, sono ammessi previa dichiarazione a firma autenticata dell'interessato, da rendersi, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla data di recezione della comunicazione da parte del Servizio competente con la quale si attesta e si garantisce che la parte eccedente il citato limite viene realizzata contestualmente, con finanziamenti propri. 3. Per le voci non comprese negli strumenti di riferimento di cui alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 10, allegato "A", punto 1, lett. D dovra' essere presentata una dichiarazione giurata attestante congruita' dei prezzi rilasciata da professionista abilitato, diverso dal progettista, in sostituzione dei previsti tre preventivi.