Art. 4. Finanziamento interventi in graduatoria 1. Sono finanziabili anche le proposte di interventi parzialmente rientranti nelle disponibilita' di misura per ciascuna Provincia, purche' il richiedente attesti, mediante dichiarazione a firma autenticata, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Regione, l'integrazione della copertura finanziaria.