Art. 4.
               Finanziamento interventi in graduatoria
 
   1. Sono finanziabili anche le proposte di interventi  parzialmente
rientranti  nelle  disponibilita'  di  misura per ciascuna Provincia,
purche'  il  richiedente  attesti,  mediante  dichiarazione  a  firma
autenticata,  entro  il termine perentorio di 20 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione  della  Regione,  l'integrazione  della
copertura finanziaria.