Art. 5.
           Adeguamento e potenziamento stazioni sciistiche
 
   1.   Al   fine   di  consentire  la  istruttoria  delle  richieste
concernenti il finanziamento dei progetti di cui alla misura 3.2,  la
tabella  "C" allegata alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 10, e'
integrata come segue:
   Distribuzione delle risorse sul territorio:
    ripartizione per Province.
   Tipologie e classi in ordine prioritario:
     a) impianti di risalita:
     a.1) potenziamento ed adeguamento di impianti esistenti;
     a.2) impianti di collegamento tra aree sciabili comprensoriali;
     a.3) nuovi impianti.
     b) impianti di innevamento artificiale:
     b.1)  impianti  di interesse comprensoriale (al servizio di piu'
aree sciabili);
     b.2) impianti di interesse areale (al servizio di piu' piste);
     b.3) impianti di interesse locale (al servizio di una pista).
     c) piste da discesa:
     c.1) varianti, potenziamento ed adeguamento di piste da  discesa
esistenti;
     c.2) piste di collegamento tra piste esistenti;
     c.3) nuove piste.
     d) infrastrutture di supporto:
     d.1)  forniture  e prestazioni di servizi ai concessionari, agli
impianti e alle piste;
     d.2) ricoveri luongo le piste.
   Categorie:
     a) criteri residuali di Settore:
     b) protocollo di presentazione delle istanze.
   2. Il parere  del  CO.RE.NE.VA.  e  il  nulla-osta  del  Ministero
dell'Ambiente,  ove  occorrenti,  possono  essere  presentati dopo la
formulazione   della   graduatoria   e   prima    della    erogazione
dell'eventuale finanziamento.