Art. 5. Adeguamento e potenziamento stazioni sciistiche 1. Al fine di consentire la istruttoria delle richieste concernenti il finanziamento dei progetti di cui alla misura 3.2, la tabella "C" allegata alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 10, e' integrata come segue: Distribuzione delle risorse sul territorio: ripartizione per Province. Tipologie e classi in ordine prioritario: a) impianti di risalita: a.1) potenziamento ed adeguamento di impianti esistenti; a.2) impianti di collegamento tra aree sciabili comprensoriali; a.3) nuovi impianti. b) impianti di innevamento artificiale: b.1) impianti di interesse comprensoriale (al servizio di piu' aree sciabili); b.2) impianti di interesse areale (al servizio di piu' piste); b.3) impianti di interesse locale (al servizio di una pista). c) piste da discesa: c.1) varianti, potenziamento ed adeguamento di piste da discesa esistenti; c.2) piste di collegamento tra piste esistenti; c.3) nuove piste. d) infrastrutture di supporto: d.1) forniture e prestazioni di servizi ai concessionari, agli impianti e alle piste; d.2) ricoveri luongo le piste. Categorie: a) criteri residuali di Settore: b) protocollo di presentazione delle istanze. 2. Il parere del CO.RE.NE.VA. e il nulla-osta del Ministero dell'Ambiente, ove occorrenti, possono essere presentati dopo la formulazione della graduatoria e prima della erogazione dell'eventuale finanziamento.