Art. 9. Procedure e criteri 1. Per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge i Settori competenti provvedono agli adempimenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 10, ivi compresa la redazione e la proposizione alla Giunta Regionale del programma degli interventi.