Art. 9.
                         Procedure e criteri
 
   1. Per l'attuazione di quanto  previsto  nella  presente  legge  i
Settori competenti provvedono agli adempimenti di cui agli artt. 3, 4
e  5  della  legge  regionale 26 gennaio 1993, n. 10, ivi compresa la
redazione e la proposizione alla Giunta Regionale del programma degli
interventi.