Art. 10. Servizi di prima assistenza per le piccole imprese 1. Al fine di favorire il rafforzamento e l'evoluzione delle piccole imprese, come definite dalla deliberazione di cui all'articolo 4, la Provincia incentiva il ricorso agli interventi di prima assistenza finalizati alla valutazione complessiva dell'impresa e all'individuazione dell'eventuale fabbisogno di ulteriori servizi, nonche' delle modalita' per farvi fronte. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale puo' concedere alle imprese richiedenti contributi fino a concorrenza delle spese ammesse. L'ammontare di detti contribti non puo' essere superiorre a 50.000 ECU in totale su un arco di tre anni.