Art. 10.
         Servizi di prima assistenza per le piccole imprese
 
   1. Al fine di  favorire  il  rafforzamento  e  l'evoluzione  delle
piccole   imprese,   come   definite   dalla   deliberazione  di  cui
all'articolo 4, la Provincia incentiva il ricorso agli interventi  di
prima assistenza finalizati alla valutazione complessiva dell'impresa
e  all'individuazione dell'eventuale fabbisogno di ulteriori servizi,
nonche' delle modalita' per farvi fronte.
   2. Per i fini di  cui  al  comma  1  la  Giunta  provinciale  puo'
concedere  alle  imprese  richiedenti  contributi  fino a concorrenza
delle spese ammesse. L'ammontare di detti contribti non  puo'  essere
superiorre a 50.000 ECU in totale su un arco di tre anni.