Art. 11. Interventi a sostegno della domanda di servizi di base 1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo dei servizi di base la Giunta provinciale puo' concedere contributi fino al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili. Il contributo non puo' superare comunque il limite di 200.000 ECU. 2. Si intendono come servizi di base i servizi legati alle principali fasi dell'attivita' dell'impresa che risultino necessari a migliorare il livello informativo dell'impresa. 3. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 i seguenti soggetti: a) le piccole imprese; b) le medie imprese che presentino un progetto connesso agli indirizzi strategici individuati dal programma di sviluppo provinciale.