Art. 11.
       Interventi a sostegno della domanda di servizi di base
 
   1.  Allo  scopo  di  promuovere  l'utilizzo dei servizi di base la
Giunta provinciale puo' concedere contributi fino  al  30  per  cento
delle  spese  ritenute  ammissibili.  Il contributo non puo' superare
comunque il limite di 200.000 ECU.
   2. Si intendono  come  servizi  di  base  i  servizi  legati  alle
principali fasi dell'attivita' dell'impresa che risultino necessari a
migliorare il livello informativo dell'impresa.
   3. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 i seguenti
soggetti:
     a) le piccole imprese;
     b)  le  medie  imprese  che presentino un progetto connesso agli
indirizzi  strategici   individuati   dal   programma   di   sviluppo
provinciale.