Art. 12.
     Interventi per le piccole imprese a sostegno della domanda
                      di servizi specialistici
 
   1.  Allo  scopo  di  promuovere  l'utilizzo da parte delle piccole
imprese di servizi specialistici la Giunta provinciale puo' concedere
contributi fino al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili.
   2.  Si  intendono  per  servizi  specialistici  quelli   volti   a
potenziare  lo  sviluppo  dell'impresa  in  termini  di  presenza sul
mercato, assetto organizzativo e tecnologico.
   3. L'esigenza  di  tali  servizi  deve  essere  individuata  dalle
risultanze dell'attivita' di prima assistenza di cui all'articolo 10.