Art. 12. Interventi per le piccole imprese a sostegno della domanda di servizi specialistici 1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo da parte delle piccole imprese di servizi specialistici la Giunta provinciale puo' concedere contributi fino al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili. 2. Si intendono per servizi specialistici quelli volti a potenziare lo sviluppo dell'impresa in termini di presenza sul mercato, assetto organizzativo e tecnologico. 3. L'esigenza di tali servizi deve essere individuata dalle risultanze dell'attivita' di prima assistenza di cui all'articolo 10.