Art. 14.
             Interventi a favore dell'offerta di servizi
 
   1. Al fine di  conseguire  una  razionalizazione  dell'offerta  di
servizi  alle  imprese,  fermi restando gli interventi previsti dalle
leggi  nei  settori  industria,  artigianato,   commercio,   turismo,
agricoltura  e  cooperazione  ed in alternativa ai medesimi secondo i
criteri stabiliti con la deliberazione  di  cui  all'articolo  4,  la
Giunta provinciale puo' concedere contributi a fronte di investimenti
effettuati  per  realizzare  nuove  iniziative  promosse  da soggetti
erogatori di servizi anche costituiti in forma  di  piccole  e  medie
imprese,   loro   consorzi   e   societa'  consortili  connesse  alla
realizzazione di indirizzi strategici individuati  dal  programma  di
sviluppo  provinciale  e  operanti  in comparti assenti o scarsamente
presenti sul territorio provinciale.
   2. I contributi di cui al presente articolo  sono  concessi  nella
misura  massima  del  15 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile e
riguardante  investimenti  in  macchinari,  attrezzature  e   sistemi
informatici.
   3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 devono avere sede legale ed
operativa in provincia di Trento.