Art. 14. Interventi a favore dell'offerta di servizi 1. Al fine di conseguire una razionalizazione dell'offerta di servizi alle imprese, fermi restando gli interventi previsti dalle leggi nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e cooperazione ed in alternativa ai medesimi secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 4, la Giunta provinciale puo' concedere contributi a fronte di investimenti effettuati per realizzare nuove iniziative promosse da soggetti erogatori di servizi anche costituiti in forma di piccole e medie imprese, loro consorzi e societa' consortili connesse alla realizzazione di indirizzi strategici individuati dal programma di sviluppo provinciale e operanti in comparti assenti o scarsamente presenti sul territorio provinciale. 2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura massima del 15 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile e riguardante investimenti in macchinari, attrezzature e sistemi informatici. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede legale ed operativa in provincia di Trento.