Art. 15.
          Laboratori di prova e organismi di certificazione
 
   1.  La  Giunta  provinciale  puo'  concedere  contributi  per   la
realizzazione di laboratori di prova e organismi di certificazione di
prodotti,  processi,  servizi  o  sistemi di qualita' aziendale nella
misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile  per
gli  investimenti in macchinari, attrezzature e sistemi informatici e
applicativi.