Art. 15. Laboratori di prova e organismi di certificazione 1. La Giunta provinciale puo' concedere contributi per la realizzazione di laboratori di prova e organismi di certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualita' aziendale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti in macchinari, attrezzature e sistemi informatici e applicativi.