Art. 16. Sviluppo dell'attivita' consortile 1. La Provincia, al fine di migliorare e razionalizzare la domanda e l'offerta locale di servizi, sostiene la creazione e l'attivita' di consorzi e di societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra imprese utilizzatrici di servizi, nonche' fra tali imprese e imprese fornitrici di servizi. 2. I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da almeno tre imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a venti milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale. 3. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto. 4. L'attivita' dei consorzi o delle societa' consortili costituiti per le finalita' di cui al presente articolo puo' riguardare in particolare: a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate; b) la creazione di una rete distributiva, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati; c) la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; d) la partecipazione a gare ed appalti nei mercati nazionali ed esteri, indetta da enti pubblici e privati; e) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; f) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti; g) l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed il controllo della qualita' e la prestazione delle relative garanzie; h) la creazione di marchi di qualita' ed il coordinamento della produzione degli associati; i) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune; l) l'assistenza e la consulenza finanziaria; m) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate; n) la promozione all'estero di attivita', prodotti e tecnologie di imprese trentine anche attraverso la realizzazione di sedi logistiche; o) le altre attivita' che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti. 5. Al fine di promuovere la costituzione ed il rafforzamento dei consorzi e delle societa' consortili di cui al comma 1, la Giunta provinciale puo' concedere contributi in misura non superiore all'entita' o agli incrementi del fondo consortile o del capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato con l'esclusione degli apporti in natura. 6. La Giunta provinciale puo' concedere contributi in conto capitale ai consorzi ed alle societa' consortili per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attivita' di cui al comma 4, nella misura massima del 20 per cento delle spese ritenute ammissibili informatici necessari allo svogimento delle attivita' di cui al comma 4.