Art. 16.
                 Sviluppo dell'attivita' consortile
 
   1. La Provincia, al fine di migliorare e razionalizzare la domanda
e l'offerta locale di servizi, sostiene la creazione e l'attivita' di
consorzi  e  di  societa'  consortili  costituiti,  anche  in   forma
cooperativa,  fra  imprese utilizzatrici di servizi, nonche' fra tali
imprese e imprese fornitrici di servizi.
   2. I consorzi e le societa' consortili di cui al  comma  1  devono
essere costituiti da almeno tre imprese e avere un fondo consortile o
un  capitale  sociale non inferiore a venti milioni di lire. La quota
consortile sottoscritta da ciascuna  impresa  non  puo'  superare  un
terzo del fondo consortile o del capitale sociale.
   3.  Non  possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di
ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure
in caso di scioglimento del consorzio o  della  societa'  consortile.
Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
   4. L'attivita' dei consorzi o delle societa' consortili costituiti
per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo puo' riguardare in
particolare:
     a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie
avanzate;
     b) la creazione di  una  rete  distributiva,  l'acquisizione  di
ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
     c)   la   promozione   dell'attivita'   di   vendita  attraverso
l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo
svolgimento  di  azioni  pubblicitarie,  l'espletamento  di  studi  e
ricerche    di   mercato,   l'approntamento   di   cataloghi   e   la
predisposizione  di  qualsiasi  altro  mezzo  promozionale   ritenuto
idoneo;
     d)  la partecipazione a gare ed appalti nei mercati nazionali ed
esteri, indetta da enti pubblici e privati;
     e)  lo  svolgimento  di  programmi   di   ricerca   scientifica,
tecnologica,  di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo
delle tecniche gestionali;
     f)  l'assistenza  e  la  consulenza  per  la  progettazione,  la
realizzazione  e  la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e
di smaltimento dei rifiuti;
     g)   l'assistenza  e  consulenza  per  il  miglioramento  ed  il
controllo della qualita' e la prestazione delle relative garanzie;
     h) la creazione di marchi di qualita' ed il coordinamento  della
produzione degli associati;
     i)  la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri
servizi in comune;
     l) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
     m) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
     n) la promozione all'estero di attivita', prodotti e  tecnologie
di  imprese  trentine  anche  attraverso  la  realizzazione  di  sedi
logistiche;
     o) le altre attivita' che si colleghino alle iniziative  di  cui
alle lettere precedenti.
   5.  Al  fine di promuovere la costituzione ed il rafforzamento dei
consorzi e delle societa' consortili di cui al  comma  1,  la  Giunta
provinciale   puo'  concedere  contributi  in  misura  non  superiore
all'entita' o agli incrementi del fondo  consortile  o  del  capitale
sociale sottoscritto ed effettivamente versato con l'esclusione degli
apporti in natura.
   6.  La  Giunta  provinciale  puo'  concedere  contributi  in conto
capitale ai consorzi ed alle societa' consortili per il finanziamento
di programmi volti a promuovere le attivita' di cui al comma 4, nella
misura massima del 20 per  cento  delle  spese  ritenute  ammissibili
informatici necessari allo svogimento delle attivita' di cui al comma
4.