Art. 17. Individuazione degli indirizzi strategici in sede di prima applicazione 1. Nella prima fase di attuazione della presente legge e fino all'approvazione del nuovo programma di sviluppo provinciale sono individuati i seguenti indirizzi strategici: a) la promozione della qualita' nell'impresa, ivi compresa la qualita' del lavoro; b) lo sviluppo della nuova imprenditorialita'; c) l'apertura, l'internazionalizzazione e l'integrazione del sistema produttivo; d) la qualificazione dei quadri intermedi e direzionali.