Art. 17.
Individuazione   degli   indirizzi   strategici   in  sede  di  prima
   applicazione
 
   1. Nella prima fase di attuazione  della  presente  legge  e  fino
all'approvazione  del  nuovo  programma  di sviluppo provinciale sono
individuati i seguenti indirizzi strategici:
     a) la promozione della qualita' nell'impresa,  ivi  compresa  la
qualita' del lavoro;
     b) lo sviluppo della nuova imprenditorialita';
     c)  l'apertura,  l'internazionalizzazione  e  l'integrazione del
sistema produttivo;
     d) la qualificazione dei quadri intermedi e direzionali.