Art. 18. Cumulabilita' delle agevolazioni 1. Salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, le agevolazioni finanziarie previste da norme provinciali, statali e comunitarie, sempreche' non sia da queste diversamente stabilito, possono cumularsi con le agevolazioni stabilite dalla presente legge, secondo le procedure e le modalita' previste dalle norme stesse, in relazione ad iniziative localizzate o che si localizzano nel territorio provinciale. 2. Il cumulo di eventuali diverse agevolazioni non puo' comunque superare i limiti delle intensita' massime previste dalla disciplina comunitaria.