Art. 18.
                  Cumulabilita' delle agevolazioni
 
   1.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  1  dell'articolo  14,  le
agevolazioni  finanziarie  previste  da  norme provinciali, statali e
comunitarie, sempreche' non sia  da  queste  diversamente  stabilito,
possono cumularsi con le agevolazioni stabilite dalla presente legge,
secondo  le  procedure e le modalita' previste dalle norme stesse, in
relazione  ad  iniziative  localizzate  o  che  si  localizzano   nel
territorio provinciale.
   2.  Il  cumulo di eventuali diverse agevolazioni non puo' comunque
superare i limiti delle intensita' massime previste dalla  disciplina
comunitaria.