Art. 20.
             Concessione e liquidazione degli interventi
 
   1.  I  contributi  previsti dalla presente legge sono concessi con
deliberazione della Giunta provinciale  su  domanda  corredata  della
documentazione prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 4. La
liquidazione   delle   agevolazioni  e'  disposta  sulla  base  della
documentazione stabilita con la deliberazione medesima.
   2. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in  cui
la spesa realizzata risulti di importo inferiore a quello ammesso.
   3. Qualora la spesa ammissibile delle iniziative risulti superiore
ai  limiti  stabiliti  con  la deliberazione di cui all'articolo 4, i
contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in  quote  annue
costanti  per  periodi  di  durata  non  superiore  e  a  dieci anni,
determinati in misura tale da assicurare  che  il  rispettivo  valore
attuale, calcolato con i criteri stabiliti nella deliberazione di cui
all'articolo  4,  risulti  equivalente  all'entita' del contributo in
conto capitale.
   4. I contributi hanno decorrenza dal 30 giugno o, se concessi dopo
tale data, dal 31 dicembre  dell'anno  nel  quale  viene  assunto  il
provvedimento  di  concessione  e sono erogati, fatti salvi i casi di
erogazione di anticipi, in rate semestrali posticipate scadenti il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno  a  far  data  dalla  decorrenza
fissata per la prima semestralita' del contributo medesimo.