Art. 20. Concessione e liquidazione degli interventi 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale su domanda corredata della documentazione prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 4. La liquidazione delle agevolazioni e' disposta sulla base della documentazione stabilita con la deliberazione medesima. 2. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui la spesa realizzata risulti di importo inferiore a quello ammesso. 3. Qualora la spesa ammissibile delle iniziative risulti superiore ai limiti stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 4, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in quote annue costanti per periodi di durata non superiore e a dieci anni, determinati in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nella deliberazione di cui all'articolo 4, risulti equivalente all'entita' del contributo in conto capitale. 4. I contributi hanno decorrenza dal 30 giugno o, se concessi dopo tale data, dal 31 dicembre dell'anno nel quale viene assunto il provvedimento di concessione e sono erogati, fatti salvi i casi di erogazione di anticipi, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralita' del contributo medesimo.