Art. 21.
           Condizioni per il permanere delle agevolazioni
 
   1.  I  beni  oggetto di agevolazione ai sensi della presente legge
non possono essere alienati o  comunque  distolti  dall'uso  e  dalla
destinazione  per  cui le stesse agevolazioni sono state concesse per
almeno dieci anni nel caso di beni immobili e per almeno tre anni nel
caso  di  beni  mobili.  Tali  termini  decorrono   dalla   data   di
acquisizione dei relativi beni.
   2.  In  caso  di  inosservanza di quanto stabilito dal comma 1, la
Giunta provinciale dispone la revoca delle  agevolazioni  concesse  a
far data dall'alienazione o dal mutamento d'uso e di destinazione del
bene agevolato.
   3. Nel caso di contributi erogati in unica soluzione il contributo
e'  rideterminato  in  proporzione  al  tempo  di  utilizzo  del bene
agevolato.