Art. 21. Condizioni per il permanere delle agevolazioni 1. I beni oggetto di agevolazione ai sensi della presente legge non possono essere alienati o comunque distolti dall'uso e dalla destinazione per cui le stesse agevolazioni sono state concesse per almeno dieci anni nel caso di beni immobili e per almeno tre anni nel caso di beni mobili. Tali termini decorrono dalla data di acquisizione dei relativi beni. 2. In caso di inosservanza di quanto stabilito dal comma 1, la Giunta provinciale dispone la revoca delle agevolazioni concesse a far data dall'alienazione o dal mutamento d'uso e di destinazione del bene agevolato. 3. Nel caso di contributi erogati in unica soluzione il contributo e' rideterminato in proporzione al tempo di utilizzo del bene agevolato.