Art. 22. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) le lettere da b) ad i) e la lettera m) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente "Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione", cosi' come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29; b) il capo II del titolo II della legge 3 agosto 1987, n. 13 concernente "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato"; c) le lettere b), c) ed e) dell'articolo 12 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 concernente "Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa". 2. Le disposizioni abrogate con il comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti ai sensi delle predette disposizioni, nonche' per la concessione di nuove agvevolazioni relativamente a domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.