Art. 22.
                             Abrogazioni
 
   1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
     a) le lettere  da  b)  ad  i)  e  la  lettera  m)  del  comma  1
dell'articolo  58  della  legge  provinciale  3  aprile  1981,  n.  4
concernente "Provvedimenti organici per il settore industriale e  per
la   salvaguardia   e   l'incremento  dell'occupazione",  cosi'  come
modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29;
     b) il capo II del titolo II della legge 3  agosto  1987,  n.  13
concernente   "Interventi   per   lo  sviluppo  e  la  qualificazione
dell'artigianato";
     c) le  lettere  b),  c)  ed  e)  dell'articolo  12  della  legge
provinciale   18   novembre   1988,  n.  36  concernente  "Interventi
provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa".
   2. Le disposizioni abrogate con il comma 1 continuano tuttavia  ad
applicarsi  per  la  disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione
degli impegni di spesa assunti ai sensi delle predette  disposizioni,
nonche'  per  la  concessione  di nuove agvevolazioni relativamente a
domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.