Art. 23.
                       Autorizzazioni di spesa
 
   1. Per la concessione dei contributi, ad esclusione di  quelli  in
quote  annue costanti ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, previsti
dagli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, commi 5 e  6,  nonche'
per  gli  interventi  di  cui all'articolo 9, e' autorizzata la spesa
complessiva  di  L.  11.395.000.000  da  iscrivere  negli  stati   di
previsione  della spesa della Provincia in misura di L. 1.470.000.000
a carico dell'esercizio finanziario 1993 e, per la  rimanente  quota,
mediante  appositi  stanziamenti da determinare annualmente con legge
di bilancio per ciascno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.
   2. Per i fini di cui  all'articolo  19  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di L. 105.000.000, da iscrivere negli stati di previsione
della  spesa  della  Provincia  in  misura  di L. 30.000.000 a carico
dell'esercizio finanziario 1993 e, per la rimanente  quota,  mediante
appositi   stanziamenti  da  determinare  annualmente  con  legge  di
bilancio.
   3. Con successive leggi provinciali si provvedera' alle  eventuali
autorizzazioni  di  spesa  per la concessione dei contributi in quote
annue costanti, previsti dagli articoli richiamati al comma 1.