Art. 23. Autorizzazioni di spesa 1. Per la concessione dei contributi, ad esclusione di quelli in quote annue costanti ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, previsti dagli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, commi 5 e 6, nonche' per gli interventi di cui all'articolo 9, e' autorizzata la spesa complessiva di L. 11.395.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 1.470.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascno degli esercizi finanziari 1994 e 1995. 2. Per i fini di cui all'articolo 19 e' autorizzata la spesa complessiva di L. 105.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio. 3. Con successive leggi provinciali si provvedera' alle eventuali autorizzazioni di spesa per la concessione dei contributi in quote annue costanti, previsti dagli articoli richiamati al comma 1.