Art. 24.
                        Copertura degli oneri
 
   1.  Alla  copertura  dell'onere  di  L.  1.500.000.000,  derivante
dall'applicazione   dell'articolo   23,   a   carico   dell'esercizio
finanziario  1993,  si  provvede mediante riduzione, di pari importo,
del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione  della
spesa  -  tabella  B  -  per  il  medesimo  esercizio finanziario, in
relazione alla  voce  "Progetti  speciali  e  servizi  alle  imprese"
indicata  nell'allegato  n.  5  di  cui  all'articolo  9  della legge
provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 concernente "Bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e
bilancio pluriennale 1993-1995".
   2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di  L.
20.000.000,  derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 7, e
6, commi 2 e 3, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede
mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto  al  capitolo
84170  dello  stato  di  previsione  della spesa - tabella B - per il
medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce  "Costituzione
di  nuovi  comitati e commissioni consultive", indicata nell'allegato
n. 4 di cui all'articolo 9  della  legge  provinciale  richiamata  al
comma 1.
   3.  Agli  oneri  di  L. 10.000.000.000 derivanti dell'applicazione
dell'articolo 23, per il periodo degli anni 1994 e 1995, si  provvede
mediante  l'utilizzo  delle disponibilita', di pari importo, iscritte
nel   settore   funzionale    "Economia",    programma    "Interventi
intersettoriali   per   l'economia",  area  di  intervento  "Progetti
speciali e servizi alle imprese" del bilancio pluriennale  1993-1995,
di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1.
   4.  Ai  maggiori  oneri,  valutati  nell'importo di L. 20.000.000,
derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 7, e 6, commi 2 e
3, a carico dell'esercizio finanziario  1994,  si  provvede  mediante
l'utilizzo  di  una  quota,  di  pari  importo,  delle disponibilita'
derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel  settore  funzionale
"Amministrazione  generale",  programmaa  "Amministrazione generale",
area  di  attivita'  "Servizi  generali"  del  bilancio   pluriennale
1993-1995,  di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata
al comma 1. Per gli esercizi  finanziari  successivi  si  provvedera'
secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale.