Art. 26.
                          Entrata in vigore
 
   1.  La  presente  legge  entrera' in vigore il 30 settembre 1993 e
trovera' applicazione per le domande presentate entro il 31  dicembre
1998.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
   Trento, 12 luglio 1993
 
                             BAZZANELLA
 
Visto:  p.  Il  Commissario  del  Governo per la Provincia di Trento:
COMPER.