Art. 26. Entrata in vigore 1. La presente legge entrera' in vigore il 30 settembre 1993 e trovera' applicazione per le domande presentate entro il 31 dicembre 1998. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 12 luglio 1993 BAZZANELLA Visto: p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: COMPER.