Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli interventi: a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3 per quanto riguarda gli interventi previsti all'articolo 8; b) le piccole e medie imprese ed i loro consorzi, ad eccezione di quelle esercitanti un'attivita' finanziaria, creditizia o assicurativa, per quanto riguarda gli interventi di cui ai capi I, II e IV del titolo II; c) i soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 14, per quanto riguarda gli interventi di cui al capo III del titolo II. 2. Ai fini della presente legge per piccola e media impresa si intende quella che presenta i seguenti requisiti: a) un livello occupazionale non superiore a duecentocinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU ovvero un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU; b) fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. 3. Qualora sia necessario distinguere tra piccola e media impresa, e' definita piccola l'impresa che: a) ha un massimo di cinquanta dipendenti ed ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU; b) fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio, o purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.