Art. 3.
                        Soggetti beneficiari
 
   1. Possono beneficiare degli interventi:
     a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3 per quanto riguarda
gli interventi previsti all'articolo 8;
     b) le piccole e medie imprese ed i loro consorzi,  ad  eccezione
di   quelle   esercitanti   un'attivita'  finanziaria,  creditizia  o
assicurativa, per quanto riguarda gli interventi di cui ai capi I, II
e IV del titolo II;
     c) i soggetti individuati  al  comma  1  dell'articolo  14,  per
quanto riguarda gli interventi di cui al capo III del titolo II.
   2.  Ai  fini  della  presente legge per piccola e media impresa si
intende quella che presenta i seguenti requisiti:
     a) un livello occupazionale non  superiore  a  duecentocinquanta
dipendenti  e  un  fatturato  annuo non superiore a 20 milioni di ECU
ovvero un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10  milioni
di ECU;
     b)  fa  capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che
non rispondono a questa  definizione,  ad  eccezione  delle  societa'
finanziarie  pubbliche,  delle  societa'  a  capitale  di  rischio o,
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali.
   3. Qualora sia necessario distinguere tra piccola e media impresa,
e' definita piccola l'impresa che:
     a)  ha  un  massimo  di  cinquanta dipendenti ed ha un fatturato
annuo non superiore ai 5 milioni di ECU, oppure un totale dello stato
patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU;
     b) fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu'  imprese  che
non  rispondono  a  questa  definizione,  ad eccezione delle societa'
finanziarie pubbliche,  delle  societa'  a  capitale  di  rischio,  o
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali.