Art. 4. Deliberazione di attuazione 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Giunta provinciale determina con propria deliberazione: a) la definizione di piccola impresa riferita a ciascuno dei settori economici nei quali opera la presente legge; b) i servizi di prima assistenza, i servizi di base e i servizi specialistici ammissibili ad agevolazione; c) gli ordini di priorita' degli interventi, eventualmente differenziati in relazione alla tipologia delle iniziative ed ai soggetti ammessi; d) i parametri per la valutazione della significativita' della spesa ammissibile; e) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile; f) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla legge; g) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa; h) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione e della relativa documentazione; i) i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali saranno previste modalita' semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse; l) il periodo di validita' delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilita' finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le eventuali modalita' per la riconsiderazione delle stesse; m) i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 5; n) i casi in cui si da' luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione delle stesse, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento e per i contributi pluriennali in misura non superiore a quattro semestralita'. L'erogazione delle anticipazioni e' comunque subordinata all'acquisizione di idonee garanzie; o) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le iniziative non rientranti nelle priorita' di cui al comma 1, lettera c) non sono ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge. 3. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente, nonche' alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle categorie di soggetti di cui all'articolo 3 maggiormente rappresentative, nonche' alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera. 4. La deliberazione di cui al presente articolo puo' essere aggiornata o modificata in caso di necessita'. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere g) ed h) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 3. 5. La Giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al presente articolo ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo provinciale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti. 6. La deliberazione di adeguamento di cui al comma 5 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della Giunta provinciale del disegno di legge concernente l'approvazione del programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonche' alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validita' delle domande medesime. 7. La deliberazione di cui al presente articolo e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.