Art. 4.
                     Deliberazione di attuazione
 
   1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2,  la
Giunta provinciale determina con propria deliberazione:
     a)  la  definizione  di  piccola impresa riferita a ciascuno dei
settori economici nei quali opera la presente legge;
     b) i servizi di prima assistenza, i servizi di base e i  servizi
specialistici ammissibili ad agevolazione;
     c)  gli  ordini  di  priorita'  degli  interventi, eventualmente
differenziati in relazione alla  tipologia  delle  iniziative  ed  ai
soggetti ammessi;
     d)  i  parametri per la valutazione della significativita' della
spesa ammissibile;
     e)  i  limiti  minimi  e  massimi  di  spesa  ammissibile  o  di
agevolazione concedibile;
     f)  i  criteri  per  la  graduazione delle agevolazioni, entro i
limiti massimi previsti dalla legge;
     g) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;
     h) i termini e le modalita' per la presentazione  delle  domande
di agevolazione e della relativa documentazione;
     i)  i  limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile
relativi ad  iniziative  per  le  quali  saranno  previste  modalita'
semplificate  per  la presentazione delle domande e per l'istruttoria
delle stesse;
     l) il  periodo  di  validita'  delle  domande  non  accolte  per
l'esaurirsi  delle disponibilita' finanziarie nei singoli esercizi di
riferimento, comunque non  oltre  il  primo  esercizio  successivo  a
quello  iniziale  di  riferimento,  e  le  eventuali modalita' per la
riconsiderazione delle stesse;
     m) i limiti di spesa  superati  i  quali  la  concessione  delle
agevolazioni  e'  subordinata alla preventiva acquisizione del parere
del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 5;
     n) i casi in cui si da' luogo  all'erogazione  di  anticipazioni
sui  contributi  ed  i  criteri  di  determinazione  delle stesse, da
stabilirsi,  per  i  contributi  in  conto  capitale  in  misura  non
superiore  al  50  per cento e per i contributi pluriennali in misura
non   superiore   a   quattro   semestralita'.   L'erogazione   delle
anticipazioni  e'  comunque  subordinata  all'acquisizione  di idonee
garanzie;
     o)  ogni  altro  elemento  necessario  per  l'attuazione   della
presente legge.
   2.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 1, le iniziative non
rientranti nelle priorita' di cui al comma 1,  lettera  c)  non  sono
ammissibili,  per  il periodo di efficacia della deliberazione di cui
al comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.
   3. La proposta di  deliberazione  viene  inviata  alla  competente
commissione  permanente,  nonche'  alle  organizzazioni sindacali dei
lavoratori e  alle  categorie  di  soggetti  di  cui  all'articolo  3
maggiormente  rappresentative,  nonche'  alla  Camera  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che possono  far  pervenire  le
loro  osservazioni  entro  trenta  giorni  dal ricevimento, trascorsi
inutilmente  i  quali  la  Giunta   provinciale   provvede   comunque
all'adozione della relativa delibera.
   4.  La  deliberazione  di  cui  al  presente  articolo puo' essere
aggiornata o modificata in caso di necessita'. Per le modificazioni o
gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere g)  ed
h) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 3.
   5.   La   Giunta   provinciale   provvede   all'adeguamento  della
deliberazione  di  cui  al  presente  articolo  ai  criteri  ed  agli
indirizzi  previsti  dal  programma di sviluppo provinciale entro tre
mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale  di  approvazione
del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti.
   6.  La  deliberazione di adeguamento di cui al comma 5 si applica,
salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente
alla data di presentazione da  parte  della  Giunta  provinciale  del
disegno di legge concernente l'approvazione del programma di sviluppo
provinciale  ed i suoi aggiornamenti, nonche' alle domande presentate
antecedentemente  alla  predetta  data  ma  non  accolte  nel   primo
esercizio di validita' delle domande medesime.
   7.  La deliberazione di cui al presente articolo e' pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione.