Art. 5. Comitato tecnico consultivo 1. Per l'applicazione della presente legge la Giunta provinciale si avvale di un comitato tecnico consultivo. 2. Il comitato e' nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale e' avvenuta la nomina. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale nomina, tra i membri di cui alla lettera a) del comma 3, il presidente provedendone la rotazione tra i membri stessi. 3. Il comitato e' composto: a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e cooperazione; b) dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato; c) da quattro componenti da scegliere tra esperti nelle materie di economia aziendale, marketing, tecnologie produttive e qualita' del lavoro, diritto. 4. Alle riunioni del comitato partecipano in qualita' di relatori senza diritto di voto i dirigenti dei servizi provinciali cui si riferiscono le materie trattate. Possono inoltre partecipare senza diritto di voto gli assessori provinciali competenti. 5. Il comitato disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno. 6. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un dipendente della Provincia. 7. Ai componenti e al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata, da ultimo, con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni dell'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.