Art. 5.
                     Comitato tecnico consultivo
 
   1. Per l'applicazione della presente legge la  Giunta  provinciale
si avvale di un comitato tecnico consultivo.
   2.   Il  comitato  e'  nominato  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura  nella
quale  e' avvenuta la nomina. Con la medesima deliberazione la Giunta
provinciale nomina, tra i membri di cui alla lettera a) del comma  3,
il presidente provedendone la rotazione tra i membri stessi.
   3. Il comitato e' composto:
     a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia
di   industria,   artigianato,   commercio,  turismo,  agricoltura  e
cooperazione;
     b) dal segretario generale della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
     c) da quattro componenti da scegliere tra esperti nelle  materie
di  economia  aziendale,  marketing, tecnologie produttive e qualita'
del lavoro, diritto.
   4. Alle riunioni del comitato partecipano in qualita' di  relatori
senza  diritto  di  voto  i  dirigenti dei servizi provinciali cui si
riferiscono le materie trattate. Possono  inoltre  partecipare  senza
diritto di voto gli assessori provinciali competenti.
   5. Il comitato disciplina il proprio funzionamento con regolamento
interno.
   6.  Le  funzioni  di segretario del comitato sono esercitate da un
dipendente della Provincia.
   7. Ai componenti e al segretario del comitato sono  corrisposti  i
compensi  stabiliti  dalla  legge  provinciale 20 gennaio 1958, n. 4,
modificata, da ultimo, con l'articolo 42 della legge  provinciale  23
febbraio  1990,  n.  6,  fatte salve le disposizioni dell'articolo 40
della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.