Art. 6. Funzioni del comitato 1. Il comitato tecnico di cui all'articolo 5 svolge le seguenti funzioni: a) esprime il parere, a richiesta della Giunta provinciale, su argomenti inerenti all'attuazione della presente legge, nonche' su problemi relativi alla politica provinciale dei servizi alle imprese; b) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni indi- cate dalla presente legge con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione di attuazione di cui all'articolo 4 per progetti di entita' superiore al limite che verra' stabilito dalla medesima deliberazione ovvero comunque a richiesta del dirigente generale competente nella materia trattata; c) esprime alla Giunta provinciale, per ciascuna domanda esaminata, il proprio parere sulla situazione economico-finanziaria dell'azienda richiedente, sulla conformita' delle iniziative proposte agli obiettivi della presente legge e a quelli della programmazione economica, sull'ammissibilita' dell'iniziativa e della relativa spesa, nonche' sull'entita' dell'intervento. 2. Il comtato si esprime sulla base dell'istruttoria e delle eventuali valutazioni di congruita' tecnico-amministrativa svolte dal servizio competente o da uno o piu' esperti iscritti ai competenti ordinari professionali o comunque in possesso di comprovati titoli di qualificazione professionale ovvero da istituti di credito. 3. I rapporti con gli esperti e gli istituti di credito di cui al comma 2 sono regolati da apposite convenzioni. 4. Le iniziative per le quali non e' previsto il parere del comitato sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente per l'istruttoria. 5. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere tecnico amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.