Art. 6.
                        Funzioni del comitato
 
   1. Il comitato tecnico di cui all'articolo 5  svolge  le  seguenti
funzioni:
     a)  esprime  il parere, a richiesta della Giunta provinciale, su
argomenti inerenti all'attuazione della presente  legge,  nonche'  su
problemi relativi alla politica provinciale dei servizi alle imprese;
     b) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni indi-
cate  dalla  presente  legge  con riferimento a quanto previsto dalla
deliberazione di attuazione di cui all'articolo  4  per  progetti  di
entita'  superiore  al  limite  che  verra'  stabilito dalla medesima
deliberazione  ovvero  comunque  a  richiesta  del dirigente generale
competente nella materia trattata;
     c)  esprime  alla  Giunta  provinciale,  per  ciascuna   domanda
esaminata,  il  proprio parere sulla situazione economico-finanziaria
dell'azienda richiedente, sulla conformita' delle iniziative proposte
agli obiettivi della presente legge e a quelli  della  programmazione
economica,   sull'ammissibilita'  dell'iniziativa  e  della  relativa
spesa, nonche' sull'entita' dell'intervento.
   2. Il comtato si  esprime  sulla  base  dell'istruttoria  e  delle
eventuali valutazioni di congruita' tecnico-amministrativa svolte dal
servizio  competente  o  da uno o piu' esperti iscritti ai competenti
ordinari professionali o comunque in possesso di comprovati titoli di
qualificazione professionale ovvero da istituti di credito.
   3. I rapporti con gli esperti e gli istituti di credito di cui  al
comma 2 sono regolati da apposite convenzioni.
   4.  Le  iniziative  per  le  quali  non  e' previsto il parere del
comitato sono soggette  al  parere  tecnico-amministrativo  reso  dal
servizio competente per l'istruttoria.
   5.  Le  domande  esaminate ai sensi del presente articolo non sono
soggette  al  parere  tecnico  amministrativo  previsto  dalla  legge
provinciale  28  luglio  1975, n. 28, come da ultimo modificata dalla
legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.