Art. 7.
            Interventi a sostegno dei servizi informativi
 
   1. Al fine di stimolare ed agevolare l'accesso delle imprese  alle
informazioni,  la  Provincia puo' concedere contributi per una durata
non superiore a tre anni fino al 50 per cento  delle  spese  ritenute
ammissibili per la realizzazione di specifici progetti.
   2. Le spese di cui al comma 1 comprendono:
      a) sistemi informatici;
     b)  canoni  di collegamento alle banche dati da cui sono attinte
le informazioni.
   3. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 i seguenti
soggetti:
     a) le societa' costituite per la prestazione di servizi ai  soci
e loro associati;
     b) i consorzi costituiti tra imprese.
   4.  Per  il  periodo  di vigenza della presente legge, puo' essere
ammesso alle agevolazioni di cui al comma 1 solamente un progetto per
ciascuna tipologia di servizi e  per  ciascun  settore  economico  di
appartenenza.