Art. 7. Interventi a sostegno dei servizi informativi 1. Al fine di stimolare ed agevolare l'accesso delle imprese alle informazioni, la Provincia puo' concedere contributi per una durata non superiore a tre anni fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di specifici progetti. 2. Le spese di cui al comma 1 comprendono: a) sistemi informatici; b) canoni di collegamento alle banche dati da cui sono attinte le informazioni. 3. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 i seguenti soggetti: a) le societa' costituite per la prestazione di servizi ai soci e loro associati; b) i consorzi costituiti tra imprese. 4. Per il periodo di vigenza della presente legge, puo' essere ammesso alle agevolazioni di cui al comma 1 solamente un progetto per ciascuna tipologia di servizi e per ciascun settore economico di appartenenza.