Art. 2.
 
   1. L'art. 5 della legge  regionale  17  luglio  1989,  n.  44,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 5.
 
   1. Le domande per la concessione delle agevolazioni creditizie, di
cui    all'art.   1,   vanno   presentate   al   settore   decentrato
dell'agricoltura  competente  per  territorio,  che   provvede   alla
istruttoria delle stesse entro due mesi dalla loro ricezione.
   2.   Con  deliberazione  della  giunta  regionale  si  provvedera'
all'approvazione del programma di intervento ed alla concessione  del
mutuo agevolato richiesto. La deliberazione assunta sara' inviata per
conoscenza alla competente commissione permanente per l'agricoltura.
   3.  L'assessorato agricoltura comunichera' con proprio nulla-osta,
all'istituto di credito mutuante l'autorizzazione all'erogazione  del
mutuo agevolato concesso".