Art. 2. 1. L'art. 5 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 44, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. 1. Le domande per la concessione delle agevolazioni creditizie, di cui all'art. 1, vanno presentate al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, che provvede alla istruttoria delle stesse entro due mesi dalla loro ricezione. 2. Con deliberazione della giunta regionale si provvedera' all'approvazione del programma di intervento ed alla concessione del mutuo agevolato richiesto. La deliberazione assunta sara' inviata per conoscenza alla competente commissione permanente per l'agricoltura. 3. L'assessorato agricoltura comunichera' con proprio nulla-osta, all'istituto di credito mutuante l'autorizzazione all'erogazione del mutuo agevolato concesso".