Art. 3. 1. L'art. 6 della legge regionale n. 44 del 1989 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. 1. Il tasso di interesse a carico dei benificiari e' pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia di credito agrario di miglioramento. 2. I mutui di cui trattasi possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto dei fondi, ritenuto ammissibile".