Art. 3.
 
   1. L'art. 6 della legge regionale n. 44 del 1989 e' sostituito dal
seguente:
 
                              "Art. 6.
 
   1. Il tasso di interesse a carico dei benificiari e' pari a quello
minimo  agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in
materia di credito agrario di miglioramento.
   2. I mutui di cui trattasi possono essere concessi fino all'intero
ammontare del prezzo di acquisto dei fondi, ritenuto ammissibile".