Art. 4. 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 44 del 1989 e' inserito il seguente: "Art. 6- bis. 1. I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie, di cui alla presente legge, sono soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilita'. 2. L'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge, non possono avere luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto".