Art. 4.
 
   1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 44 del 1989 e'  inserito
il seguente:
 
                            "Art. 6- bis.
 
   1.  I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie, di cui alla
presente  legge,  sono  soggetti  per  quindici  anni  a  vincolo  di
indivisibilita'.
   2.  L'estinzione  anticipata  del  mutuo  o  la  vendita del fondo
acquistato con i benefici della presente  legge,  non  possono  avere
luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto".