Art. 5. 1. Dopo l'art. 6- bis della legge regionale n. 44 del 1989 e' inserito il seguente: "Art. 6- ter. 1. I mutui di cui alla presente legge sono ad ogni effetto considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e per essi si applicano le disposizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonche' quelle concernenti il fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni".