Art. 5.
 
   1.  Dopo  l'art.  6-  bis  della legge regionale n. 44 del 1989 e'
inserito il seguente:
 
                            "Art. 6- ter.
 
   1. I mutui di  cui  alla  presente  legge  sono  ad  ogni  effetto
considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e per essi
si  applicano  le  disposizioni  della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e
successive  modificazioni,  nonche'  quelle  concernenti   il   fondo
interbancario  di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e
successive modificazioni".