Art. 10. Sostituzione dell'articolo 27 1. L'articolo 27 e' sostituito dal seguente: "Art. 27. 1. Delle revisioni eseguite e' fatta annotazione nel registro delle cooperative. A tale scopo le associazioni devono dare comunicazione all'Ufficio del registro di ogni revisione eseguita entro trenta giorni, indicando la data di inizio ed il termine della revisione ed il nome del revisore". 2. Qualora la comunicazione dell'eseguita revisione non dovesse pervenire entro il termine di cui al comma 1, la commissione provinciale, nel caso in cui ritenga giustificato il ritardo, fissera' un congruo termine per eseguire la revisione. Qualora non si provveda alla revisione nemmeno entro questo termine suppletivo, la commissione provinciale ne dara' immediata comunicazione alla Giunta regionale, affinche' essa possa decidere se si deve procedere ai sensi dell'articolo 19.