Art. 10.
                    Sostituzione dell'articolo 27
 
   1. L'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 27.
 
   1. Delle revisioni eseguite  e'  fatta  annotazione  nel  registro
delle   cooperative.   A  tale  scopo  le  associazioni  devono  dare
comunicazione all'Ufficio del registro  di  ogni  revisione  eseguita
entro  trenta giorni, indicando la data di inizio ed il termine della
revisione ed il nome del revisore".
   2. Qualora la comunicazione dell'eseguita  revisione  non  dovesse
pervenire  entro  il  termine  di  cui  al  comma  1,  la commissione
provinciale,  nel  caso  in  cui  ritenga  giustificato  il  ritardo,
fissera' un congruo termine per eseguire la revisione. Qualora non si
provveda  alla  revisione nemmeno entro questo termine suppletivo, la
commissione provinciale ne dara' immediata comunicazione alla  Giunta
regionale,  affinche'  essa  possa  decidere  se si deve procedere ai
sensi dell'articolo 19.