Art. 11.
                        Nuovo articolo 29-bis
 
   1. Dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente:
 
                            "Art. 29-bis.
                         Elenco dei revisori
 
   1. L'elenco dei revisori e delle societa' di revisione, ai sensi e
per  gli  effetti del disposto dell'articolo 15, comma 2, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, e' istituito dalla Giunta regionale e  tenuto
dalle  commissioni  provinciali.  In  tale  elenco  sono  iscritti le
societa' di revisione autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  2  della
legge  23  novembre  1939,  n.  1966,  i  revisori  e  le societa' di
revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito con
decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  88,  nonche'  le  societa'
iscritte  all'albo  speciale  di  cui  all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica  31  marzo  1975,  n.  136.  L'elenco  e'
pubblico e puo' essere consultato da chiunque vi abbia interesse.
   2.   L'iscrizione  nell'elenco  avviene  su  domanda  dei  singoli
interessati, corredata da certificazione attestante  l'autorizzazione
ministeriale  o  l'iscrizione  nel  registro dei revisori contabili o
nell'albo speciale di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 marzo 1975, n. 136. Le domande di iscrizione devono essere rivolte
alle   commissioni   di   cui   al   comma   1,   le  quali  decidono
sull'accoglimento e sull'iscrizione nell'elenco. La  sussistenza  dei
requisiti  d'iscrizione,  nonche' la perfetta conoscenza della lingua
normalmente  usata  nell'amministrazione  della  cooperativa,  devono
essere   comprovate  dall'interessato  al  momento  dell'accettazione
dell'incarico di certificazione".