Art. 11. Nuovo articolo 29-bis 1. Dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente: "Art. 29-bis. Elenco dei revisori 1. L'elenco dei revisori e delle societa' di revisione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' istituito dalla Giunta regionale e tenuto dalle commissioni provinciali. In tale elenco sono iscritti le societa' di revisione autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, i revisori e le societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nonche' le societa' iscritte all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. L'elenco e' pubblico e puo' essere consultato da chiunque vi abbia interesse. 2. L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda dei singoli interessati, corredata da certificazione attestante l'autorizzazione ministeriale o l'iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'albo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le domande di iscrizione devono essere rivolte alle commissioni di cui al comma 1, le quali decidono sull'accoglimento e sull'iscrizione nell'elenco. La sussistenza dei requisiti d'iscrizione, nonche' la perfetta conoscenza della lingua normalmente usata nell'amministrazione della cooperativa, devono essere comprovate dall'interessato al momento dell'accettazione dell'incarico di certificazione".