Art. 12. Nuovo articolo 29-ter 1. Dopo l'articolo 29- bis e' aggiunto il seguente: "Art. 29-ter. Certificazione 1. La certificazione dei bilanci delle societa' cooperative e dei loro consorzi soggetti all'applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' demandata alle associazioni riconosciute, per le cooperative ed i consorzi ad esse aderenti. La predetta certificazione deve essere firmata da soggetto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 29- bis. Fatta salva l'eventualita' che l'associazione si avvalga della convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, gli schemi delle convenzioni per la certificazione che le associazioni intendono stipulare con i revisori o le societa' di revisione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29-bis, sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale per la cooperazione. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento da parte della Giunta regionale dello schema di convenzione senza che siano mosse obiezioni o sia avanzata richiesta di informazioni, la convenzione si intende approvata. La richiesta di informazioni interrompe il decorso del termine di cui sopra. 2. Le cooperative ed i loro consorzi non aderenti ad associazioni di rappresentanza e tenuti a sottoporre il bilancio a certificazione devono trasmettere alla commissione provinciale competente per territorio lo schema d'incarico per la certificazione che essi intendono affidare al revisore o alla societa' di revisione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29-bis, perche' sia approvato dalla commissione stessa. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dello schema d'incarico senza che siano mosse obiezioni o sia avanzata richiesta di informazioni, lo schema d'incarico si intende approvato. La richiesta di informazioni interrompe il decorso del termine di cui sopra. 3. Se dalla certificazione sono emerse gravi irregolarita', l'organo di certificazione deve darne immediata comunicazione alla commissione provinciale, informando nel contempo l'associazione alla quale la cooperativa eventualmente aderisce. Si applica a questo riguardo il disposto dell'articolo 25. 4. L'omessa certificazione puo' condurre alla revoca del riconoscimento della associazione ai sensi del disposto dell'articolo 19".