Art. 12.
                        Nuovo articolo 29-ter
 
   1. Dopo l'articolo 29- bis e' aggiunto il seguente:
 
                            "Art. 29-ter.
                           Certificazione
 
   1. La certificazione dei bilanci delle societa' cooperative e  dei
loro  consorzi  soggetti  all'applicazione dell'articolo 15, comma 2,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e'  demandata  alle  associazioni
riconosciute,  per  le cooperative ed i consorzi ad esse aderenti. La
predetta certificazione deve  essere  firmata  da  soggetto  iscritto
nell'elenco  di  cui all'articolo 29- bis. Fatta salva l'eventualita'
che l'associazione si avvalga della convenzione di  cui  all'articolo
15,  comma  2,  della  legge 31 gennaio 1992, n. 59, gli schemi delle
convenzioni per  la  certificazione  che  le  associazioni  intendono
stipulare  con  i  revisori  o  le  societa'  di  revisione  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 29-bis, sono soggetti ad approvazione
da parte della Giunta regionale, sentito il parere della  commissione
regionale   per   la  cooperazione.  Trascorsi  sessanta  giorni  dal
ricevimento  da  parte  della  Giunta  regionale  dello   schema   di
convenzione  senza che siano mosse obiezioni o sia avanzata richiesta
di informazioni, la convenzione si intende approvata. La richiesta di
informazioni interrompe il decorso del termine di cui sopra.
   2. Le cooperative ed i loro consorzi non aderenti ad  associazioni
di  rappresentanza e tenuti a sottoporre il bilancio a certificazione
devono  trasmettere  alla  commissione  provinciale  competente   per
territorio  lo  schema  d'incarico  per  la  certificazione  che essi
intendono affidare al revisore o alla societa' di revisione  iscritti
nell'elenco  di  cui all'articolo 29-bis, perche' sia approvato dalla
commissione stessa. Trascorsi  sessanta  giorni  dal  ricevimento  da
parte della commissione dello schema d'incarico senza che siano mosse
obiezioni  o  sia  avanzata  richiesta  di  informazioni,  lo  schema
d'incarico si  intende  approvato.    La  richiesta  di  informazioni
interrompe il decorso del termine di cui sopra.
   3.  Se  dalla  certificazione  sono  emerse  gravi  irregolarita',
l'organo di certificazione deve darne  immediata  comunicazione  alla
commissione  provinciale, informando nel contempo l'associazione alla
quale la cooperativa eventualmente  aderisce.  Si  applica  a  questo
riguardo il disposto dell'articolo 25.
   4.   L'omessa   certificazione   puo'  condurre  alla  revoca  del
riconoscimento della associazione ai sensi del disposto dell'articolo
19".