Art. 13.
                      Modifiche all'articolo 31
 
   1. Il primo comma dell'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
   "La commissione regionale per la  cooperazione  e'  composta  come
segue:
     a)  dall'Assessore  regionale  competente  per  materia,  che la
presiede;
     b) da due membri, uno per ciascuna provincia, scelti fra persone
particolarmente  competenti  in  materie  giuridiche,  economiche   e
sociali,   designati   dal   Presidente   della   rispettiva   Giunta
provinciale;
     c) da quattro membri effettivi e due supplenti, due effettivi  e
uno  supplente  per  ciascuna  provincia,  eletti  dalle  cooperative
iscritte nel rispettivo registro provinciale.  Ogni  cooperativa  non
puo'  votare  per  piu'  di un membro effettivo ed uno supplente. Non
possono  essere  eletti  membri  facenti  parte  di  una  commissione
provinciale  per  le  cooperative.  Per  l'elezione  dei membri della
commissione  regionale  si  applicano   le   disposizioni   contenute
nell'articolo 4;
     d)  da  cinque  membri,  esperti  in  materia  di  cooperazione,
designati dalle associazioni riconosciute,  di  cui  almeno  uno  per
ciascuna associazione.
   In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione
e'  presieduta  dal  membro  piu'  anziano di eta'. Al presidente, ai
membri  ed  al  segretario  della  commissione   regionale   per   la
cooperazione e delle commissioni per le cooperative nelle province di
Bolzano  e di Trento, spettano l'indennita' ed i compensi di cui alla
legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni".
   2. L'ultimo comma dell'articolo 31 e' soppresso.