Art. 13. Modifiche all'articolo 31 1. Il primo comma dell'articolo 31 e' sostituito dal seguente: "La commissione regionale per la cooperazione e' composta come segue: a) dall'Assessore regionale competente per materia, che la presiede; b) da due membri, uno per ciascuna provincia, scelti fra persone particolarmente competenti in materie giuridiche, economiche e sociali, designati dal Presidente della rispettiva Giunta provinciale; c) da quattro membri effettivi e due supplenti, due effettivi e uno supplente per ciascuna provincia, eletti dalle cooperative iscritte nel rispettivo registro provinciale. Ogni cooperativa non puo' votare per piu' di un membro effettivo ed uno supplente. Non possono essere eletti membri facenti parte di una commissione provinciale per le cooperative. Per l'elezione dei membri della commissione regionale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4; d) da cinque membri, esperti in materia di cooperazione, designati dalle associazioni riconosciute, di cui almeno uno per ciascuna associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal membro piu' anziano di eta'. Al presidente, ai membri ed al segretario della commissione regionale per la cooperazione e delle commissioni per le cooperative nelle province di Bolzano e di Trento, spettano l'indennita' ed i compensi di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni". 2. L'ultimo comma dell'articolo 31 e' soppresso.