Art. 14.
                        Nuovo articolo 31-bis
 
   1. Dopo l'articolo 31 e' aggiunto il seguente:
 
                           "Art. 31- bis.
                Fondi mutualistici per la promozione
                  e lo sviluppo della cooperazione
 
   1.   Le  associazioni  riconosciute  possono  costituire  i  fondi
mutualistici per la  promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione
previsti dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per gli
scopi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1. Tali fondi, ai quali
sono  destinati  gli utili ed il patrimonio residuo delle cooperative
aderenti all'associazione, nonche' gli utili ed il patrimonio residuo
dell'associazione stessa,  purche'  l'associazione  abbia  la  figura
giuridica  di cooperativa, nei limiti di cui all'articolo 11, commi 4
e 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono gestiti o  direttamente
dall'associazione  stessa  o  da  societa'  per azioni senza scopo di
lucro o da associazioni costituite conformemente  al  disposto  dello
stesso articolo 11.
   2.  Gli  statuti  delle societa' per azioni senza scopo di lucro e
delle associazioni costituite dalle associazioni riconosciute per  la
gestione  dei  fondi  mutualistici,  nonche'  i regolamenti dei fondi
mutualistici gestiti direttamente  dalle  associazioni  riconosciute,
sono  soggetti  all'approvazione della Giunta regionale previo parere
reso dalla commissione  regionale  per  la  cooperazione.  La  Giunta
regionale     comunica     all'associazione    l'avvenuto    rilascio
dell'approvazione entro e non oltre sessanta giorni  dal  ricevimento
dell'istanza    di   approvazione.   In   mancanza   della   suddetta
comunicazione entro il  termine  sopra  indicato,  l'approvazione  si
intende  rilasciata.  L'eventuale richiesta di chiarimenti interrompe
il decorso del suddetto termine.
   3.  L'associazione  riconosciuta  provvede,  entro  trenta  giorni
dall'iscrizione  della societa' per azioni nel registro delle imprese
o  dalla  costituzione  dell'associazione  o  dall'approvazione   del
regolamento   del   fondo,   ad  inviare  copia  autentica  dell'atto
costitutivo  e  dello  statuto  o  del  regolamento  del  fondo  alla
commissione provinciale per le cooperative competente per territorio.
La   messa  in  liquidazione  e  lo  scioglimento  della  societa'  o
dell'associazione,  nonche'  l'estinzione  del  fondo  devono  essere
comunicati  alla  competente  commissione  provinciale  entro  trenta
giorni dalla data della  deliberazione  ovvero,  se  quest'ultima  e'
soggetta  ad  iscrizione  nel  registro  delle  imprese, entro trenta
giorni dall'iscrizione. L'associazione costituita per la gestione del
fondo e' riconosciuta, anche ai  fini  dell'articolo  12  del  Codice
civile, dalla Giunta regionale.
   4.  Le  societa'  per  azioni  e le associazioni costituite per la
gestione dei fondi possono  beneficiare  dei  contributi  erogati  in
applicazione della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15".