Art. 14. Nuovo articolo 31-bis 1. Dopo l'articolo 31 e' aggiunto il seguente: "Art. 31- bis. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 1. Le associazioni riconosciute possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per gli scopi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1. Tali fondi, ai quali sono destinati gli utili ed il patrimonio residuo delle cooperative aderenti all'associazione, nonche' gli utili ed il patrimonio residuo dell'associazione stessa, purche' l'associazione abbia la figura giuridica di cooperativa, nei limiti di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono gestiti o direttamente dall'associazione stessa o da societa' per azioni senza scopo di lucro o da associazioni costituite conformemente al disposto dello stesso articolo 11. 2. Gli statuti delle societa' per azioni senza scopo di lucro e delle associazioni costituite dalle associazioni riconosciute per la gestione dei fondi mutualistici, nonche' i regolamenti dei fondi mutualistici gestiti direttamente dalle associazioni riconosciute, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale previo parere reso dalla commissione regionale per la cooperazione. La Giunta regionale comunica all'associazione l'avvenuto rilascio dell'approvazione entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di approvazione. In mancanza della suddetta comunicazione entro il termine sopra indicato, l'approvazione si intende rilasciata. L'eventuale richiesta di chiarimenti interrompe il decorso del suddetto termine. 3. L'associazione riconosciuta provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione della societa' per azioni nel registro delle imprese o dalla costituzione dell'associazione o dall'approvazione del regolamento del fondo, ad inviare copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto o del regolamento del fondo alla commissione provinciale per le cooperative competente per territorio. La messa in liquidazione e lo scioglimento della societa' o dell'associazione, nonche' l'estinzione del fondo devono essere comunicati alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se quest'ultima e' soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dall'iscrizione. L'associazione costituita per la gestione del fondo e' riconosciuta, anche ai fini dell'articolo 12 del Codice civile, dalla Giunta regionale. 4. Le societa' per azioni e le associazioni costituite per la gestione dei fondi possono beneficiare dei contributi erogati in applicazione della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15".