Art. 15.
                       Nuovo articolo 31- ter
 
   1. Dopo l'articolo 31- bis e' aggiunto il seguente:
 
                           "Art. 31- ter.
                  Vigilanza sui fondi mutualistici
 
   1.  Le  associazioni  riconosciute  che  gestiscono direttamente i
fondi mutualistici, se costituite in forma di  societa'  cooperativa,
sono  soggette  a  revisione  annuale e la relazione revisionale deve
espressamente indicare  le  modalita'  di  utilizzo  dei  fondi,  con
riferimento  al  perseguimento delle finalita' precisate all'articolo
11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le associazioni non soggette a
revisione  devono  esplicitare  tali  modalita'  nella  relazione  al
bilancio d'esercizio.
   2.  Le  societa'  per  azioni  e  le associazioni costituite dalle
associazioni riconosciute per la gestione  dei  suddetti  fondi  sono
soggette  a certificazione annuale del bilancio per mezzo di revisore
o societa' di revisione iscritti nell'elenco di cui all'articolo  29-
bis.
   3. Copia della relazione revisionale o della relazione al bilancio
delle  associazioni  riconosciute che gestiscono direttamente i fondi
mutualistici e copia della relazione al bilancio d'esercizio e  della
relazione  di  certificazione  delle  societa'  per  azioni  e  delle
associazioni di cui al comma 2, sono trasmessi, entro sessanta giorni
dal loro completamento o approvazione, alla  commissione  provinciale
per  le cooperative competente per territorio, affinche' quest'ultima
possa esercitare il suo potere di vigilanza in merito alle  modalita'
di utilizzo dei fondi mutualistici".