Art. 15. Nuovo articolo 31- ter 1. Dopo l'articolo 31- bis e' aggiunto il seguente: "Art. 31- ter. Vigilanza sui fondi mutualistici 1. Le associazioni riconosciute che gestiscono direttamente i fondi mutualistici, se costituite in forma di societa' cooperativa, sono soggette a revisione annuale e la relazione revisionale deve espressamente indicare le modalita' di utilizzo dei fondi, con riferimento al perseguimento delle finalita' precisate all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le associazioni non soggette a revisione devono esplicitare tali modalita' nella relazione al bilancio d'esercizio. 2. Le societa' per azioni e le associazioni costituite dalle associazioni riconosciute per la gestione dei suddetti fondi sono soggette a certificazione annuale del bilancio per mezzo di revisore o societa' di revisione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29- bis. 3. Copia della relazione revisionale o della relazione al bilancio delle associazioni riconosciute che gestiscono direttamente i fondi mutualistici e copia della relazione al bilancio d'esercizio e della relazione di certificazione delle societa' per azioni e delle associazioni di cui al comma 2, sono trasmessi, entro sessanta giorni dal loro completamento o approvazione, alla commissione provinciale per le cooperative competente per territorio, affinche' quest'ultima possa esercitare il suo potere di vigilanza in merito alle modalita' di utilizzo dei fondi mutualistici".