Art. 16. Nuovo articolo 31-quater 1. Dopo l'articolo 31- ter e' aggiunto il seguente: "Art. 31-quater. Fondo regionale per lo sviluppo della cooperazione 1. La Giunta regionale istituisce un fondo regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, vincolato al perseguimento delle finalita' poste dall'articolo 11, comma 2, della legge medesima. A tale fondo sono destinati gli utili e il patrimonio residuo delle cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta nei limiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 11. A tale fine viene istituito apposito capitolo di entrata nel bilancio di previsione della Regione. 2. Le modalita' di utilizzo del fondo sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale 28 luglio 1988, n. 15, conformemente alla ripartizione annualmente disposta dalla Giunta regionale. 3. La quota del fondo non impegnata dalla Giunta regionale per il perseguimento delle finalita' di sua competenza, avendo riguardo al complesso delle finalita' alle quali il fondo e' destinato in conformita' al disposto dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' resa disponibile alle province di Bolzano e Trento per il perseguimento degli obiettivi di cui allo stesso articolo 11 rientranti nelle rispettive competenze. La ripartizione tra le prov- ince terra' conto dell'entita' degli importi versati dalle cooper- ative aventi sede rispettivamente nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento".