Art. 16.
                      Nuovo articolo 31-quater
 
   1. Dopo l'articolo 31- ter e' aggiunto il seguente:
 
                          "Art. 31-quater.
         Fondo regionale per lo sviluppo della cooperazione
 
   1.  La  Giunta regionale istituisce un fondo regionale, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 11, comma 7,  della  legge  31  gennaio
1992,  n.  59,  vincolato  al  perseguimento  delle  finalita'  poste
dall'articolo 11, comma 2, della legge medesima. A  tale  fondo  sono
destinati  gli  utili  e  il patrimonio residuo delle cooperative non
aderenti ad alcuna associazione riconosciuta nei  limiti  di  cui  ai
commi  4  e  5  dello stesso articolo 11. A tale fine viene istituito
apposito  capitolo  di  entrata  nel  bilancio  di  previsione  della
Regione.
   2.   Le  modalita'  di  utilizzo  del  fondo  sono  soggette  alla
disciplina di cui  alla  legge  regionale  28  luglio  1988,  n.  15,
conformemente  alla  ripartizione  annualmente  disposta dalla Giunta
regionale.
   3. La quota del fondo non impegnata dalla Giunta regionale per  il
perseguimento  delle  finalita' di sua competenza, avendo riguardo al
complesso delle  finalita'  alle  quali  il  fondo  e'  destinato  in
conformita' al disposto dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992,
n.  59,  e' resa disponibile alle province di Bolzano e Trento per il
perseguimento  degli  obiettivi  di  cui  allo  stesso  articolo   11
rientranti  nelle rispettive competenze. La ripartizione tra le prov-
ince terra' conto dell'entita' degli importi  versati  dalle  cooper-
ative  aventi sede rispettivamente nella provincia di Bolzano e nella
provincia di Trento".