Art. 17.
                      Modifiche all'articolo 3
 
   1. All'articolo 3, comma 3, e' aggiunta la seguente lettera:
    "c-  bis)  contributi  sul fondo istituito ai sensi dell'articolo
11, comma 7, della  legge  31  gennaio  1992,  n.  59  nell'ammontare
determinato annualmente dalla Giunta regionale".
   2. All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
    "3-bis.  I  contributi  di  cui al comma 3, lettera c- bis), sono
cumulabili con quelli di cui al comma 1,  lettera  a),  al  comma  2,
lettere  a  )  e  b),  al  comma  3,  lettera  a)  e cio' ai fini del
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 11, comma 2,  della
legge 31 gennaio 1992, n. 59".