Art. 17. Modifiche all'articolo 3 1. All'articolo 3, comma 3, e' aggiunta la seguente lettera: "c- bis) contributi sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nell'ammontare determinato annualmente dalla Giunta regionale". 2. All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. I contributi di cui al comma 3, lettera c- bis), sono cumulabili con quelli di cui al comma 1, lettera a), al comma 2, lettere a ) e b), al comma 3, lettera a) e cio' ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59".