Art. 18. Sostituzione dell'articolo 1 1. L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a svolgere attivita' diretta alla promozione umana, promuove, con la presente legge, lo sviluppo della cooperazione sociale e detta le norme seguenti in materia di cooperative sociali".