Art. 18.
                    Sostituzione dell'articolo 1
 
   1. L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a
svolgere attivita' diretta alla promozione umana,  promuove,  con  la
presente  legge,  lo  sviluppo  della cooperazione sociale e detta le
norme seguenti in materia di cooperative sociali".