Art. 19.
                    Sostituzione dell'articolo 2
 
   1. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 2.
          Modalita' di iscrizione delle cooperative sociali
 
   1.  Le  cooperative  sociali  ed  i  consorzi  disciplinati  dalla
presente  legge  si  iscrivono,  oltre  che  nella  categoria  di cui
all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e
successive modifiche, anche  nella  categoria  alla  quale  afferisce
l'attivita'  economica  prevalente  da  esse  svolte.  Alle stesse si
applicano le norme relative al settore nel quale operano,  in  quanto
compatibili con la presente legge".