Art. 19. Sostituzione dell'articolo 2 1. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Modalita' di iscrizione delle cooperative sociali 1. Le cooperative sociali ed i consorzi disciplinati dalla presente legge si iscrivono, oltre che nella categoria di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modifiche, anche nella categoria alla quale afferisce l'attivita' economica prevalente da esse svolte. Alle stesse si applicano le norme relative al settore nel quale operano, in quanto compatibili con la presente legge".