Art. 2. Modifica all'articolo 2 1. Il terzo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Nel registro si iscrivono le societa' di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del Codice civile, le cooper- ative ed i consorzi delle cooperative della rispettiva provincia distintamente, secondo la loro appartenenza, ad una delle seguenti categorie: a) cooperative di consumo; b) cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli; c) cooperative di produzione e di lavoro; d) cooperative edilizie; e) cooperative di servizio, miste e varie, escluse le cooper- ative di assicurazione disciplinate dal regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966; f) cooperative di credito, con le sottocategorie: 1) casse rurali; 2) casse di credito cooperativo; 3) banche popolari; g) cooperative sociali, con le sottocategorie: 1) cooperative di gestione di servizi soci-sanitari, culturali ed educativi; 2) cooperative per lo svolgimento di attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 3) consorzi di solidarieta' sociale costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24".