Art. 2.
                       Modifica all'articolo 2
 
   1. Il terzo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
   "Nel  registro  si  iscrivono  le societa' di mutuo soccorso e gli
enti mutualistici di cui all'art. 2512 del Codice civile, le  cooper-
ative  ed  i  consorzi  delle  cooperative della rispettiva provincia
distintamente, secondo la loro appartenenza, ad  una  delle  seguenti
categorie:
     a) cooperative di consumo;
     b)  cooperative  agricole  e  di  trasformazione  e  vendita  di
prodotti agricoli;
     c) cooperative di produzione e di lavoro;
     d) cooperative edilizie;
     e) cooperative di servizio, miste e varie,  escluse  le  cooper-
ative di assicurazione disciplinate dal regio decreto-legge 29 aprile
1923, n. 966;
     f) cooperative di credito, con le sottocategorie:
     1) casse rurali;
     2) casse di credito cooperativo;
     3) banche popolari;
     g) cooperative sociali, con le sottocategorie:
     1)  cooperative  di gestione di servizi soci-sanitari, culturali
ed educativi;
     2) cooperative  per  lo  svolgimento  di  attivita'  finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
     3)   consorzi   di  solidarieta'  sociale  costituiti  ai  sensi
dell'art. 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24".