Art. 20.
                    Sostituzione dell'articolo 3
 
   1. L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 3.
                 Definizione di cooperative sociali
 
   1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale  della  comunita'  alla  promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini soci e non soci, con particolare riferimento ai
soggetti  socialmente  svantaggiati,  mediante  l'utilizzo  razionale
delle risorse umane e materiali a disposizione.
   2. Esse operano attraverso:
     a)   la   gestione  di  servizi  socio  sanitari,  culturali  ed
educativi;
     b) lo svolgimento di attivita' diverse,  agricole,  industriali,
commerciali  o  di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
   3. Sono soggetti socialmente svantaggiati  coloro  che  per  cause
oggettive  e soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento,
di integrarsi positivamente nell'ambiente  in  cui  vivono  sotto  il
profilo  fisico,  psicologico, familiare, culturale, professionale ed
economico, nonche' con riguardo all'eta' o,  in  genere,  coloro  che
sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale.
   4.  Nelle  cooperative sociali che svolgono le attivita' di cui al
comma 1, lettera b) le persone svantaggiate devono costituire  almeno
il   trenta   per   cento   dei   lavoratori   della  cooperativa  e,
compatibilmente con il loro stato  soggettivo,  devono  essere  socie
della cooperativa.
   5.  La  specificazione  delle categorie dei soggetti svantaggiati,
beneficiari dell'intervento delle cooperative  di  cui  al  comma  2,
lettera  b),  anche  diverse da quelle indicate nell'articolo 4 della
legge  8  novembre  1991,  n.  381  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  puo'  essere  fatta anche con decreto del Presidente della
Giunta provinciale.
   6. La denominazione sociale, comunque  formulata,  deve  includere
l'indicazione  di  "Cooperativa  sociale", fatte salve le cooperative
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono  indi-
cate  come  "cooperative  di  solidarieta'  sociale"  e  che  possono
conservare tale denominazione".