Art. 20. Sostituzione dell'articolo 3 1. L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. Definizione di cooperative sociali 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. 2. Esse operano attraverso: a) la gestione di servizi socio sanitari, culturali ed educativi; b) lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 3. Sono soggetti socialmente svantaggiati coloro che per cause oggettive e soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonche' con riguardo all'eta' o, in genere, coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale. 4. Nelle cooperative sociali che svolgono le attivita' di cui al comma 1, lettera b) le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa. 5. La specificazione delle categorie dei soggetti svantaggiati, beneficiari dell'intervento delle cooperative di cui al comma 2, lettera b), anche diverse da quelle indicate nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni, effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' essere fatta anche con decreto del Presidente della Giunta provinciale. 6. La denominazione sociale, comunque formulata, deve includere l'indicazione di "Cooperativa sociale", fatte salve le cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono indi- cate come "cooperative di solidarieta' sociale" e che possono conservare tale denominazione".