Art. 21.
                       Modifica all'articolo 4
 
   1. Il comma 1 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
   "1. Oltre ai soci previsti dalla normativa  vigente,  gli  statuti
delle  cooperative sociali possono prevedere la presenza dei seguenti
soci:
     a) soci che prestano la loro attivita' di  lavoro  a  titolo  di
volontariato,   spontaneamente  e  non  in  esecuzione  di  specifici
obblighi  giuridici,  gratuitamente,  senza  fine  di  lucro,   anche
indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarieta';
     b) soci che prestano attivita' di lavoro remunerata;
     c) soci sovventori".