Art. 21. Modifica all'articolo 4 1. Il comma 1 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza dei seguenti soci: a) soci che prestano la loro attivita' di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarieta'; b) soci che prestano attivita' di lavoro remunerata; c) soci sovventori".