Art. 22.
                    Sostituzione dell'articolo 5
 
   1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 5.
            Obblighi e divieti per le cooperative sociali
 
   1.  E'  vietata  la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai
soci. Tutte le riserve sono indivisibili tra  i  soci.  Nei  casi  di
recesso  o  di  morte  del  socio,  la  liquidazione della quota o il
rimborso delle azioni ha luogo per un importo non superiore a  quello
effettivamente   versato,   aumentato   della  rivalutazione  di  cui
all'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".