Art. 22. Sostituzione dell'articolo 5 1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. Obblighi e divieti per le cooperative sociali 1. E' vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso o di morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo non superiore a quello effettivamente versato, aumentato della rivalutazione di cui all'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".