Art. 24.
                    Sostituzione dell'articolo 7
 
   1. L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 7.
             Ammissione a socio delle persone giuridiche
 
   1. Possono essere ammesse  come  soci  delle  cooperative  sociali
anche persone giuridiche pubbliche o private".