Art. 26. Sostituzione dell'articolo 9 1. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. Consorzi di cooperative sociali 1. La Regione favorisce l'istituzione di consorzi costituiti almeno per i tre quinti da cooperative sociali. 2. I consorzi di cui al comma 1 sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per le cooperative sociali. 3. I consorzi di cui al presente articolo sono iscritti nella categoria delle cooperative sociali".