Art. 26.
                    Sostituzione dell'articolo 9
 
   1. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 9.
                   Consorzi di cooperative sociali
 
   1. La  Regione  favorisce  l'istituzione  di  consorzi  costituiti
almeno per i tre quinti da cooperative sociali.
   2.  I  consorzi  di cui al comma 1 sono sottoposti alla disciplina
prevista dalla presente legge per le cooperative sociali.
   3. I consorzi di cui al  presente  articolo  sono  iscritti  nella
categoria delle cooperative sociali".