Art. 27.
                    Sostituzione dell'articolo 10
 
   1. L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 10.
                Applicazione della normativa statale
 
   1. Le disposizioni previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 si
applicano per tutto quanto non previsto dalla presente legge".