Art. 29.
                      Norme trasitorie e finali
 
   1.  Le  somme eventualmente versate alla Regione dalla data del 22
febbraio 1992, in forza dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, restano acquisite  al  fondo  mutualistico  regionale  per  la
promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione,  istituito ai sensi
dell'articolo 31-quater della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e
successive modificazioni.
   2. Nel caso in cui non vi abbiano gia' provveduto, le associazioni
riconosciute devono comunicare alla Giunta regionale, entro due  mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, la loro decisione in
merito alla costituzione o meno, ai sensi dell'articolo 31- bis della
legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, del
fondo mutualistico previsto dall'articolo 11 della legge  31  gennaio
1992, n. 59.
   3.  L'Ufficio  del  registro  delle  cooperative  attiva  le nuove
categorie  e  sottocategorie  di  cui  all'articolo  2  della   legge
regionale  29  gennaio  1954,  n. 7 e successive modificazioni, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   4. La condizione di cui all'articolo  13,  comma  7,  lettera  a),
della  legge  31 gennaio 1992, n. 59, come richiamato dall'articolo 5
della presente legge, si  applica  nei  confronti  delle  cooperative
edilizie  di  abitazione,  costituite  dopo l'entrata in vigore della
presente legge.
   5. Le  "cooperative  di  solidarieta'  sociale",  gia'  costituite
all'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono iscritte nella
categoria "cooperative sociali".
   6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da  emanare,
previa   deliberazione   della   Giunta   medesima,  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, saranno conseguentemente
modificati i regolamenti  di  attuazione  delle  leggi  regionali  29
gennaio 1954, n. 7 e 28 luglio 1988, n. 15, approvati rispettivamente
con  decreto  del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 1955,
n. 145 e decreto del Presidente  della  Giunta  regionale  22  agosto
1991,  n.  11/L. Tali modifiche, stante il disposto dell'articolo 15,
comma 8, della legge 31 gennaio 1992, n.  59,  avranno  altresi'  per
oggetto  la  previsione di interessi per il ritardato pagamento delle
spese e competenze per la revisione ordinaria di cui all'articolo  28
della  legge  regionale  29  gennaio  1954,  n.  7  e di sanzioni per
l'omesso  pagamento  delle  stesse  e  la  definizione  del   profilo
professionale  del revisore di cui all'articolo 21 della stessa legge
regionale n. 7 del 1954.
   7. In attesa che il registro dei revisori contabili, previsto  dal
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88, venga istituito, le
commissioni provinciali per le cooperative, nella scelta dei revisori
di cui all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1954, n. 7 e successive
modificazioni, sono tenute a  seguire  la  procedura  attualmente  in
vigore.
   8.  Fino  all'istituzione  del  registro  dei  revisori  contabili
previsto dal decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  88,  possono
essere  iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29- bis gli iscritti
nell'albo dei ragionieri nonche' le persone  iscritte  nell'albo  dei
revisori ufficiali dei conti. I suddetti iscritti decadono non appena
verra' istituito il registro dei revisori contabili.
   9. Le casse rurali, aventi sede legale nella regione Trentino-Alto
Adige,  ad  avvenuto  espletamento  di  quanto  previsto  dal decreto
legislativo n. 481 del 14 dicembre 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, possono conservare la denominazione originaria che, per
le Casse rurali aventi sede legale nella provincia di  Bolzano,  deve
contenere  in  lingua  italiana  l'espressione  "Cassa  Raiffeisen" o
"Cassa rurale", in lingua  tedesca  "Raiffeisenkasse"  ed  in  lingua
ladina  "Cassa  Raiffeisen"; le Casse rurali aventi sede legale nella
provincia  di  Trento.  Possono  conservare  la  sola   denoninazione
originaria "Cassa rurale".
   Le  denominazione di cui sopra saranno senza qualsiasi aggiunta od
integrazione.